Regolamento - Camper Club Fiorano Modenese

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Area Sosta Fiorano Modenese

Regolamento comunale per l’utilizzo dell’area attrezzata di sosta temporanea
  



ARTICOLO 1
Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata di sosta temporanea, in seguito citata come “area sosta camper” sita in via Cameazzo a Fiorano Modenese
L'area, costituita da n. 8 piazzole pavimentate, allestite con colonnine per l'erogazione di energia elettrica. è dotata di illuminazione pubblica, di impianto per lo scarico delle acque grigie e nere, di erogazione acqua potabile. La sosta è consentita solo su queste piazzole, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall’Amministrazione per raduni o manifestazioni. Ulteriori posteggi, attrezzati o solo segnalati, potranno essere ricavati nell’area parcheggio confinante con l’attuale ingresso, previo autorizzazione della giunta comunale con atto motivato.
Il presente regolamento è emanato, in particolar modo, sulla base dei seguenti testi normativi:
-Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
-Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di attuazione del Codice della Strada)
-L.R. n.16 del 28 luglio 2004 “Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità”, ed in particolare  l’art.15.
La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento, ai sensi e con la modalità della normativa vigente.
   
ARTICOLO 2
La sosta all'interno dell'area camper è permessa solo a: autocaravan, caravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento rientranti nella definizione dall'art.54 c.1 lettera m) del D.Lgs.285/1992: “m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;”
Per “sosta” si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada.
Non sono permessi altri utilizzi dell'area ed è tassativamente vietato lo svolgimento di qualsiasi forma di campeggio.
I trasgressori sono sanzionati in base a quanto previsto dal Codice della strada, dalla L.R. n.16 del 28 luglio 2004 e dal presente regolamento.
L'area sosta camper è istituita con ordinanza, ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera h) del D.Lgs.. 285/1992.
L'accesso all'area può essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di adeguata segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art.159 del Codice della Strada   qualora ciò sia necessario per eseguire lavori di pulizia,manutenzione o altre ragioni di pubblico interesse  valutate dall’Amministrazione comunale.
Il Comune può affidare la gestione dell'area ad un soggetto terzo, mediante apposita convenzione, conservando la titolarità della struttura. Il gestore può, in attuazione e nel rispetto del presente regolamento adottare, previo accordo con l’Amministrazione, alcune modalità d’uso dell’area da rendere pubbliche presso la stessa per implementare la sicurezza e i servizi dati ai turisti itineranti.

ARTICOLO 3
La sosta dei mezzi ammessi all’interno dell’area camper è consentita solo all’interno delle apposite piazzole e per un periodo di tempo massimo di quarantotto (48) ore consecutive e settimanali; l’accertato superamento di tale periodo è sanzionato ai sensi dell'art.39 della L.R. n.16 del 28 luglio 2004  e dall'art.7 del Codice della Strada.
E’ vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare o rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

ARTICOLO 4
E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igenico-sanitari ed alimentari, è altresì permesso l'allacciamento alla corrente elettrica.
Lo scarico delle acque reflue, l'utilizzazione di acqua potabile e di corrente elettrica sono subordinati al pagamento delle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale, previa consultazione dell’eventuale gestore esterno, sulla base  delle spese necessarie per la gestione, la manutenzione ed il mantenimento del decoro dell’area sosta camper. L’Amministrazione comunale potrà, altresì, prevedere il pagamento di una tariffa d’ingresso all’area e/o la costituzione di un deposito cauzionale da parte degli utenti.
L’utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la documentazione attestante l’avvenuto pagamento della sosta per il periodo di utilizzo che comunque non deve essere superiore alle 48 ore. I mezzi situati all’interno dell’area camper, che non espongono l’attestazione valida o ne sono sprovvisti, sono sanzionati ai sensi del presente Regolamento.
Il pagamento della sosta è effettuato presso l’area o eventuali punti convenzionati consultabili sul sito www.comune.fiorano-modenese.mo.it aggiornati periodicamente.

ARTICOLO 5
E' assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di persone non autorizzate:
accendere fuochi –scavare buche- sradicare l'erba - spogliare e abbattere alberi -  arrampicarsi sugli alberi- imbrattare l’area e la zona verde- asportare e danneggiare materiali ed oggetti di proprietà del Comune o del soggetto gestore - giocare con il pallone o con altri oggetti di lancio - far circolare cani privi di guinzaglio - lavare o stendere panni fuori dalle autocaravan – lavare veicoli - sostare con veicoli a motore diversi dalle autocaravan - sostare a motore acceso – accendere gruppi elettrogeni a motore – utilizzare utenze al di fuori di quelle predisposte.
   
ARTICOLO 6
Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani.
Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori dell’impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell’area di sosta.
La violazione della presente disposizione comporta l’applicazione della amministrativa prevista dall'art.185,comma 6 del D.Lgs. 285/1992.
I possessori di animali da compagnia, (cani, gatti, conigli, ecc…), hanno l’obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni dei propri animali come stabilito dal vigente regolamento comunale in materia.
In caso di danneggiamento dei beni di proprietà comunale il responsabile del danno è tenuto, in aggiunta alla sanzione, alla rifusione delle spese conseguenti.

ARTICOLO 7
I conducenti dei mezzi sono tenuti alla pulizia esterna dell’area occupata e dell’impianto igienico-sanitario subito dopo l’uso.
L'impianto di smaltimento igenico-sanitario, realizzato nel rispetto di quanto previsto all'art.378 del DPR 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.
E' consentito l'uso degli impianti igenico-sanitario anche ai mezzi in transito, previo pagamento delle tariffe appositamente stabilite.
E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art.6 del presente regolamento
   
ARTICOLO 8
Il soggetto terzo affidatario della gestione dell’area è tenuto a verificare il rispetto delle norme del presente regolamento ed a segnalare eventuali incongruenze rilevate ai competenti organi della polizia municipale.

ARTICOLO 9
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.
Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti e nelle altre disposizioni richiamate, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00
L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale, è disciplinata dalla L. 24 Novembre 1981 n°. 689.
Qualora la gestione dell’area sia affidata ad un gestore esterno lo stesso è impegnato a collaborare con il Corpo di Polizia Locale nell’attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate.
   
ARTICOLO 10
Il Comune può dotare l'area camper di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m. dal regolamento comunale in materia di videosorveglianza.
Il Comune ed il soggetto gestore sono esenti da ogni responsabilità per eventuali furti subiti dagli utilizzatori dell'area camper.

 
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